Dal 6 giugno al 20 giugno 2022, alcune aziende con requisiti specifici nell’ambito della ristorazione e dei servizi alla comunità possono richiedere all’Agenzia delle Entrate l’accesso al decreto Sostegni Bis, che costituisce un contributo a fondo perduto. Per presentare la propria richiesta sarà necessario collegarsi al servizio web disponibile nell’area privata della sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oppure trasmetterla tramite i loro canali telematici.


Come abbiamo anticipato, a partire dal 6 Giugno 2022 le imprese che svolgono servizi di ristorazione di comunità possono trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie per la richiesta dell’aiuto di cui all’art. 43-bis, D.L. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 106/2021).

La richiesta potrà essere presentata entro il 20 giugno 2022, ma solo per coloro che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi maggiore o uguale al 15%, rispetto all’anno precedente la pandemia.

C’è quindi poco tempo per presentare la domanda, giusto 15 giorni, e il rischio di arrivare impreparati alla scadenza è dietro l’angolo. I criteri e le modalità per l’erogazione del contributo sono stati identificati dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 dicembre 2021, mentre i termini e le modalità sono stabiliti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151077 del 3 maggio 2022, emanato in collaborazione con il Ministro dell’Economia.

A chi spetta il contributo?

Le imprese a cui spetta il contributo ricadono sotto due codici ATECO 2007:

  • 56.29.10 “Mense”;
  • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Sono quindi attività che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto e con un committente, sia esso pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita.

Nota bene

Per comunità delimitate e definite si intendono:

  • Scuole
  • Università
  • Uffici
  • Caserme
  • Strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie
  • Strutture detentive

Vediamo quali sono i requisiti oltre all’ambito

Riportiamo qui di seguito i requisiti per accedere al contributo che si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Al momento di presentazione della domanda, l’attività richiedente deve:

  • Risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
  • Avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • Presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai contratti di ristorazione collettiva sopra indicati;
  • Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • Aver registrato una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020, rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019;
  • Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione.

L’ultima condizione non si applica però alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla al punto precedente, e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Nota bene

Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir.

Per le imprese costituite nel corso del 2019 il calo del fatturato deve essere calcolato in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Invece, per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare la riduzione deve essere calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del D.L. 73/2021 (relativo all’esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (esercizio 2018/2019).

Quali imprese sono escluse?

Sono escluse:

  • Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
  • Le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.

Sono quindi attività che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto e con un committente, sia esso pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita.

Come presentare la domanda

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata dal 6 al 20 giugno 2022, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

Dal 6 al 20 giugno 2022 è possibile:

  • Presentare una nuova istanza, in caso di errore, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza inviata sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente presentate;
  • presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Come si compila la domanda

Nella compilazione della prima parte devono essere riportati i dati identificativi del richiedente, con possibilità di indicare il codice fiscale del deceduto se a presentare l’istanza è l’erede che ne continua l’attività o la partita Iva del soggetto estinto con confluenza nel richiedente.

Occorre poi indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Nell’istanza deve essere poi specificato:

  • Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
  • Le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.

Nota bene

L’errore del codice IBAN provoca lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.

Limiti e condizioni del Temporary Framework

Più articolata è la seconda parte della domanda riguardante le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per la suddetta Sezione, occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione della presente istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).

L’impresa deve inoltre dichiarare se, in relazione agli aiuti elencati all’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021 (regime “ombrello”), ha o non ha importi da riversare per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Per tutte le informazioni su tale verifica si rimanda al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Se l’impresa non deve restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1, mentre nel caso in cui debba restituire eccedenze di aiuti deve barrare la casella A.2, indicando negli appositi campi rispettivamente l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell’istanza e l’importo degli interessi di recupero.

Nota bene

Particolare attenzione deve essere posta nella compilazione del campo relativo all’ammontare di aiuti ancora fruibile sulla sezione 3.1 del Temporary Framework, da determinare sottraendo al massimale previsto per il proprio settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura o settore diverso) gli aiuti di Stato già ottenuti alla data dell’istanza.

Qualora il plafond residuo dovesse essere inferiore al contributo determinato in fase di ripartizione dei fondi, il contributo spettante è pari all’importo per cui vi è ancora capienza nel plafond residuo, al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Importo del contributo

Dopo la presentazione delle istanze, verrà effettuata la ripartizione dei fondi disponibili, pari a 100 milioni di euro. Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente in egual misura tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di €10.000 ciascuno.

Le eventuali risorse rimanenti, senza considerare l’ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto, sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese, che hanno presentato istanza e per le quali il contributo risulta spettante.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Qualora l’ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le suddette modalità, sia superiore a €150.000 dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle entrate l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per maggiori informazioni, per il modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva” e per tutte le informazioni, compreso il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fare riferimento alle indicazioni che potete trovare sulla pagina dedicata al provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 3 maggio 2022.

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